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Divieto di fumo a scuola e normativa di riferimento

Numero Circolare: 
185
Data di emissione: 
27/01/2017

Ai Docenti
Agli Allievi
Alle Famiglie
Al personale ATA

Oggetto: Divieto di fumo a scuola e normativa di riferimento.

A seguito della segnalazione di casi di evidente trasgressione al divieto di fumo, si ravvisa la necessità di rammentare che in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’Istituto scolastico vige il divieto di fumo.

Destinatari del divieto di fumo sono: il personale docente ed ATA, gli studenti, il personale appartenente ad altri enti pubblici o privati che operano all’interno del perimetro dell’Istituto.

Ai sensi dell’art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n.104, “Misure urgenti in materia di istruzione, università' e ricerca”, pubblicato sulla GU n. 214 del 12- 9-2013, si ricorda, tra l’altro, che:

Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Chiunque violi il divieto di fumo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00.

In caso di recidiva la misura minima della sanzione sarà pari ad  € 55.

Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

I docenti ed il personale ausiliario dislocato ai piani degli edifici scolastici sono incaricati di effettuare la vigilanza affinché il divieto sia rispettato da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, utilizzano i locali e le pertinenze della scuola, segnalando l’infrazione ai responsabili preposti (Prof. Peressin Olivo – Prof. Vena Carlo) designati dal Dirigente Scolastico.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

Gli studenti che non rispettino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno soggetti a sanzione disciplinare.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, oltre alla sanzione pari al doppio della minima prevista, possono in aggiunta alle sanzioni pecuniarie essere sottoposti a procedimento disciplinare.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio comprese e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.

Con il recente D.Lgs n. 6/16 è stata, altresì, stabilita, tra le altre disposizioni riguardanti la lotta al fumo, la sanzione da 60 a 300 € per chi getta a terra i residui delle sigarette.

Si procederà alla denuncia presso le Autorità Giudiziarie competenti e alla sospensione dall’attività didattica mediante allontanamento dall’Istituto nei confronti di chiunque fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate dalle leggi.

Si invitano, pertanto, docenti e alunni al rispetto dell’osservanza delle norme vigenti e alla massima collaborazione, al fine di garantire la legalità dei comportamenti e la piena tutela della salute, mantenendo un corretto clima relazionale.

Il Regolamento sul divieto di fumo è pubblicato sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Giovanni Dalla Torre

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

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